<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>legale &#38; tributario</title>
	<atom:link href="http://legaletributario.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://legaletributario.wordpress.com</link>
	<description>note dell&#039;avv. Enrico De Lea</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 17:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='legaletributario.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>legale &#38; tributario</title>
		<link>http://legaletributario.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://legaletributario.wordpress.com/osd.xml" title="legale &#38; tributario" />
	<atom:link rel='hub' href='http://legaletributario.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La cedolare secca sugli affitti: seri dubbi di costituzionalità.</title>
		<link>http://legaletributario.wordpress.com/2011/04/06/la-cedolare-secca-sugli-affitti-seri-dubbi-di-costituzionalita/</link>
		<comments>http://legaletributario.wordpress.com/2011/04/06/la-cedolare-secca-sugli-affitti-seri-dubbi-di-costituzionalita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 17:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enrico de lea</dc:creator>
				<category><![CDATA[osservatorio tributario]]></category>
		<category><![CDATA[nuova cedolare secca affitti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legaletributario.wordpress.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Entra in vigore domani la cedolare secca del21% e del 19% sugli affitti. Decorsi i 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, entra in vigore la disposizione nomativadel decreto legislativo sul c.d. federalismo municipale, che introduce l&#8217;imposta sostitutiva sui redditi da locazione. La cedolare secca riguarda gli immobili dati in locazione a uso abitativo e potrà sostituire l&#8217;attuale [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=legaletributario.wordpress.com&amp;blog=6673200&amp;post=30&amp;subd=legaletributario&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entra in vigore domani la cedolare secca del21% e del 19% sugli affitti. Decorsi i 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, entra in vigore la disposizione nomativadel decreto legislativo sul c.d. <em>federalismo municipale,</em> che introduce l&#8217;imposta sostitutiva sui redditi da locazione. La cedolare secca riguarda gli immobili dati in locazione a uso abitativo e potrà sostituire l&#8217;attuale tassazione Irpef e l&#8217;imposta di registro, con un prelievo fisso del 21% per i canoni liberi e del 19% per quelli concordati. Ovviamente, trattasi di normativa &#8220;in bianco&#8221;, in quano le modalità di attuazione (in realtà una vera e propria &#8220;integrazione normativa&#8221;) è demandata ad un &#8220;provvedimento dirigenziale&#8221; di un ente pubblico ormai di natura privatistica (nella logica dell&#8217;amministrazione per agenzie) , quale l&#8217;Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall&#8217;entrata in vigore del decreto attuativo. Una prima, sommaria, osservazione: trattandosi di un&#8217;imposta apparentemente &#8220;proporzionale&#8221;, in realtà essa opera una sorta di regressività dell&#8217;imposizione, con tutta evidenza  in violazione del principio di progressività della tassazione e di eguaglianza sostanziale fra i cittadini.  Infatti, scorporando tale tipologia di redditi (fondiari) dalla tradizionale base imponibile dell&#8217;imposta personale sul reddito, che vedeva un calcolo su tutti i redditi del contribuente,  la nuova imposta sarà meno gravosa sui grandi proprietari immobiliari (che in passato erano tassati secondo un&#8217;aliquota media maggiore), mentre inciderà in modo pesante sul proprietario di pochi immobili dati in affitto (es.  il pensionato con 1-2 immobili  in affitto), dando luogo ad una diversa incidenza del medesimo presupposto d&#8217;imposta. Dal punto di vista delle casse pubbliche, di conseguenza vi sarà una perdita immediata di gettito, senza, per contro,  produrre una diminuzione dei canoni d&#8217;affitto. Probabilmente un&#8217;imposta figlia di un Robin Hood alla rovescia.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/legaletributario.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/legaletributario.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/legaletributario.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/legaletributario.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/legaletributario.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/legaletributario.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/legaletributario.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/legaletributario.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/legaletributario.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/legaletributario.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/legaletributario.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/legaletributario.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/legaletributario.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/legaletributario.wordpress.com/30/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=legaletributario.wordpress.com&amp;blog=6673200&amp;post=30&amp;subd=legaletributario&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legaletributario.wordpress.com/2011/04/06/la-cedolare-secca-sugli-affitti-seri-dubbi-di-costituzionalita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/baf0906d2dd2e2a3f003bf54bdc61a14?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">enrico de lea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Telefonando in auto</title>
		<link>http://legaletributario.wordpress.com/2010/02/21/telefonando-in-auto/</link>
		<comments>http://legaletributario.wordpress.com/2010/02/21/telefonando-in-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enrico de lea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legaletributario.wordpress.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Chi non ha mai telefonato in auto o solo risposto a una chiamata arrivata sul proprio cellulare? Ebbene sappiate che qualora riceveste a casa un verbale di accertamento per la violazione dell’art 173 comma 2 Cds, relativo all’uso del cellulare in auto, senza essere stati fermati da una pattuglia di vigili o carabinieri, tale multa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=legaletributario.wordpress.com&amp;blog=6673200&amp;post=22&amp;subd=legaletributario&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi non ha mai telefonato in auto o solo risposto a una chiamata arrivata sul proprio cellulare? Ebbene sappiate che qualora riceveste a casa un verbale di accertamento per la violazione dell’art 173 comma 2 Cds, relativo all’uso del cellulare in auto, senza essere stati fermati da una pattuglia di vigili o carabinieri, tale multa (salvo l’annullabilità per altre eventuali inesattezze) sarà valida e perciò la dovrete pagare. È ciò che ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione Civile con la recente sentenza n. 26204/09 del 14/12/2009. Tale decisione di merito nasce dal ricorso presentato da un automobilista che, nel primo grado di giudizio, innanzi al giudice di pace, si era visto confermare il verbale di violazione amministrativa al codice della strada, previsto e sanzionato dall’art. 173, 2 Cds, nonostante non fosse stato fermato da alcuna autorità nel momento dell’avvenuta infrazione. Nel corso dell’istruttoria, era emersa la piena conferma del verbale, da parte dell’agente accertatore, nella parte in cui aveva contestato all’automobilista l’uso del telefono cellulare nel corso della guida. Più in particolare, nell’audizione l’agente accertatore aveva confermato le circostanze dell’infrazione e spiegato di non avere potuto procedere al fermo del veicolo per motivi di sicurezza. I giudici della Cassazione, nel caso in oggetto, hanno precisato che la sentenza di merito richiama il valore probatorio dell’atto di accertamento, ma hanno ribadito anche che l’audizione dell’agente accertatore era avvenuta sotto giuramento. Inoltre, l’eventuale esclusione del valore di prova privilegiata, attribuito al verbale, non andrebbe a inficiare l’esito della sentenza che trova la sua ragione nell’importanza dell’istruttoria svolta in sede dibattimentale davanti al Gdp. Già nel 2008, la Suprema Corte era intervenuta per delineare i limiti e le possibilità della “mancata contestazione” del verbale Cds: “In tema di violazioni al codice della strada, la individuazione, contenuta nell’art. 384 del relativo regolamento di esecuzione, delle ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata della infrazione – che costituisce requisito di legittimità dei successivi atti del procedimento sanzionatorio – non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile purché la circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento e abbia una sua intrinseca logica”. (Cassazione civile, sezione II, 28 maggio 2008, n. 14040). Di seguito alcune interessanti sentenze che hanno contribuito alla recente determinazione della Corte. “Costituisce violazione dell’art. 173, comma 2, codice della strada, l’utilizzo durante la marcia del telefono cellulare, anche per la semplice consultazione della rubrica telefonica”.. Cassazione civile, sezione II, 27 maggio 2008, n. 13766 “Le cause che non abbiano consentito di contestare un’infrazione alle norme sulla circolazione stradale contestualmente al suo accertamento debbono essere precisate nel verbale stesso successivamente notificato al contravventore, come condizione imprescindibile di legittimità dell’atto” Cassazione civile, sezione II, 14 agosto 2007, n. 17687.</p>
<p>*<em>Questo brano è apparso siul numero di febbraio 2010 del &#8220;Corriere dell&#8217;altomilanese&#8221;.</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/legaletributario.wordpress.com/22/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/legaletributario.wordpress.com/22/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/legaletributario.wordpress.com/22/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/legaletributario.wordpress.com/22/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/legaletributario.wordpress.com/22/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/legaletributario.wordpress.com/22/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/legaletributario.wordpress.com/22/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/legaletributario.wordpress.com/22/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/legaletributario.wordpress.com/22/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/legaletributario.wordpress.com/22/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/legaletributario.wordpress.com/22/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/legaletributario.wordpress.com/22/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/legaletributario.wordpress.com/22/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/legaletributario.wordpress.com/22/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=legaletributario.wordpress.com&amp;blog=6673200&amp;post=22&amp;subd=legaletributario&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legaletributario.wordpress.com/2010/02/21/telefonando-in-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/baf0906d2dd2e2a3f003bf54bdc61a14?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">enrico de lea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tutela del consumatore nell&#8217;e-commerce* (di Carlo Botta)</title>
		<link>http://legaletributario.wordpress.com/2010/01/21/tutela-del-consumatore-nelle-commerce-di-carlo-botta/</link>
		<comments>http://legaletributario.wordpress.com/2010/01/21/tutela-del-consumatore-nelle-commerce-di-carlo-botta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enrico de lea</dc:creator>
				<category><![CDATA[osservatorio legale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legaletributario.wordpress.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[* articolo apparso sul numero di gennaio 2010 del &#8220;Corriere dell&#8217;alto-milanese&#8221; L’e-commerce, cioè la compravendita tramite Internet, ha avuto nell’ultimo decennio una forte espansione, tanto che oggi molte imprese commerciali hanno tra i loro punti di forza proprio la vendita di beni online. È allora interessante individuare, per sommi capi, le caratteristiche giuridiche di questo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=legaletributario.wordpress.com&amp;blog=6673200&amp;post=19&amp;subd=legaletributario&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>*<em> articolo apparso sul numero di gennaio 2010 del &#8220;Corriere dell&#8217;alto-milanese&#8221;</em></p>
<p>L’e-commerce, cioè la compravendita tramite Internet, ha avuto nell’ultimo decennio una forte espansione, tanto che oggi molte imprese commerciali hanno tra i loro punti di forza proprio la vendita di beni online. È allora interessante individuare, per sommi capi, le caratteristiche giuridiche di questo contratto di vendita. Per contratto telematico o “virtuale” la dottrina intende quel “contratto concluso mediante la trasmissione di dati informatizzati tra due computers tra loro collegati e che sono, dunque, reciprocamente assenti (contratto inter absentes), poiché la loro interfaccia diretta è costituita proprio dallo strumento informatico utilizzato”. Per le azioni post-negoziali che il consumatore può esercitare nell’e-commerce, è comunque applicabile la normativa relativa alla tutela dei consumatori, così come prevista dal D.lgs n. 206/ 2005 conosciuto come il “codice del consumo”. In questo sono confluite anche tutte quelle norme del Codice civile attinenti ai contratti del consumatore (art.1469bis c.c), la vendita dei beni di consumo (art.1519 ter c.c.), la disciplina in tema di contratti conclusi fuori dai locali commerciali e dei contratti conclusi a distanza. Il consumatore che, dopo la transazione via Internet, abbia qualche ripensamento in ordine al proprio acquisto, potrà esercitare il diritto di recesso (artt. 64 ss. Codice del Consumo) entro 10 giorni dalla consegna della merce (che diventano 90 giorni nel caso di inadempimento da parte del venditore dei propri obblighi informativi relativi al bene venduto). La comunicazione del diritto di recesso dovrà avvenire tramite posta con raccomandata A/R. Se invece il bene venduto on line è viziato (non funziona) troveranno applicazione le norme del Codice civile trasfuse nell’ art.128 e seguenti del Codice del consumo. Se, infine, il prodotto visto e acquistato via Internet non corrisponde alle rappresentazioni fornite dal venditore (difetto di conformità), il consumatore si avvarrà dei seguenti rimedi alternativi: sostituzione del bene, riparazione dello stesso, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/legaletributario.wordpress.com/19/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/legaletributario.wordpress.com/19/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/legaletributario.wordpress.com/19/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/legaletributario.wordpress.com/19/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/legaletributario.wordpress.com/19/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/legaletributario.wordpress.com/19/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/legaletributario.wordpress.com/19/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/legaletributario.wordpress.com/19/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/legaletributario.wordpress.com/19/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/legaletributario.wordpress.com/19/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/legaletributario.wordpress.com/19/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/legaletributario.wordpress.com/19/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/legaletributario.wordpress.com/19/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/legaletributario.wordpress.com/19/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=legaletributario.wordpress.com&amp;blog=6673200&amp;post=19&amp;subd=legaletributario&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legaletributario.wordpress.com/2010/01/21/tutela-del-consumatore-nelle-commerce-di-carlo-botta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/baf0906d2dd2e2a3f003bf54bdc61a14?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">enrico de lea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>STRISCE BLU: IL DISABILE PAGA SEMPRE (di Carlo Botta ed Enrico De Lea)</title>
		<link>http://legaletributario.wordpress.com/2009/12/11/strisce-blu-il-disabile-paga-sempre-di-carlo-botta-ed-enrico-de-lea/</link>
		<comments>http://legaletributario.wordpress.com/2009/12/11/strisce-blu-il-disabile-paga-sempre-di-carlo-botta-ed-enrico-de-lea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enrico de lea</dc:creator>
				<category><![CDATA[osservatorio legale]]></category>
		<category><![CDATA[rubrica legale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legaletributario.wordpress.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Tempi duri per tutti e nei momenti di crisi, dovendo i Comuni far cassa per ovviare ai tagli, oltre che di risorse proprie (v. ICI), anche dei trasferimenti dagli enti centrali, anche i disabili saranno costretti a pagare anche in situazioni assai critiche per gli stessi. Una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=legaletributario.wordpress.com&amp;blog=6673200&amp;post=17&amp;subd=legaletributario&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tempi duri per tutti e nei momenti di crisi, dovendo i Comuni far cassa per ovviare ai tagli, oltre che di risorse proprie (v. ICI), anche dei trasferimenti dagli enti centrali, anche i disabili saranno costretti a pagare anche in situazioni assai critiche per gli stessi. Una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha infatti stabilito che anche l’automobilista, portatore di handicap, deve pagare il parcheggio all’interno delle strisce blu, anche se gli spazi appositamente riservati (delimitati dalle strisce gialle) sono già occupati (anche da chi non ne ha titolo). e se non lo farà, rischierà di dover pagare una salatissima contravvenzione. Nonostante le disabilità ed una circolare ministeriale che stabilisce l’opposto, il disabile avrà l’obbligo di pagare l’ente che gestisce il parcheggio. I giudici della Suprema Corte con la sentenza n. 21271/2009, hanno infatti bocciato il ricorso di un cittadino che, nonostante avesse esposto un valido contrassegno, era stato multato per non aver pagato il ticket della sosta. Nessuna rilevanza e nessun accoglimento hanno ricevuto le argomentazioni del ricorrente rispetto al fatto che gli spazi riservati agli invalidi fossero già tutti occupati da altri automobilisti. Il magistrato monocratico, e poi i giudici della Suprema Corte, hanno respinto l’istanza chiarendo che al riguardo non esiste una legge che preveda l’esenzione per i disabili dal pagamento del ticket della sosta sulle strisce blu. Fra l’altro nel caso specifico è mancata quella “interpretazione adeguatrice” che la Corte Costituzionale suggerisce nella fase decisionale dei casi concreti, in cui l’interprete (il giudice) ha l’obbligo di adeguare l’applicazione della norma ordinaria al dettato costituzionale, che ha assunto un concetto di eguaglianza non meramente formale, ma sostanziale, in cui le concrete posizioni di svantaggio impongono un riequilibrio che porti a trattare situazioni diverse con soluzioni applicative caratterizzate da equità, in funzione delle situazioni concrete di svantaggio. La posizione del disabile è un classico caso in cui il principio di eguaglianza deve essere applicato in funzione della situazione concreta. Nel 2006 sulla questione era intervenuto anche il Ministero dei trasporti, il quale, in una circolare, stabiliva la gratuità dei parcheggi a pagamento per coloro che esibivano l’apposito tesserino invalidi. Con la seguente motivazione: “Non vi è dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell’ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati”. Paradosso di un normativismo che in fondo viola i principi dello stato di diritto, al disabile, per il futuro, toccherà in sorte un’unica speranza: trovare la macchinetta per pagare il parcheggio il più vicino possibile.</p>
<p><em>Nota: questo pezzo è stato pubblicato sul n. di dicembre &#8217;09 del &#8220;Corriere dell&#8217;altomilanese&#8221;</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/legaletributario.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/legaletributario.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/legaletributario.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/legaletributario.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/legaletributario.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/legaletributario.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/legaletributario.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/legaletributario.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/legaletributario.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/legaletributario.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/legaletributario.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/legaletributario.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/legaletributario.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/legaletributario.wordpress.com/17/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=legaletributario.wordpress.com&amp;blog=6673200&amp;post=17&amp;subd=legaletributario&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legaletributario.wordpress.com/2009/12/11/strisce-blu-il-disabile-paga-sempre-di-carlo-botta-ed-enrico-de-lea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/baf0906d2dd2e2a3f003bf54bdc61a14?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">enrico de lea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sanzioni agevolate o condono mascherato ?</title>
		<link>http://legaletributario.wordpress.com/2009/03/06/sanzioni-agevolate-o-condono-mascherato/</link>
		<comments>http://legaletributario.wordpress.com/2009/03/06/sanzioni-agevolate-o-condono-mascherato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 17:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enrico de lea</dc:creator>
				<category><![CDATA[procedimento tributario]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[condoni]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni fiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legaletributario.wordpress.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Con le nuove disposizioni in tema fiscale, ai contribuenti è riconosciuta la facoltà di usufruire di un abbattimento quasi integrale delle sanzioni, a condizione  che accettino, attraverso l&#8217;aquiescenza ed il pagamento, la determinazione e liquidazione dei tributi effettuata dall&#8217;amministrazione finanziaria Con il decreto legge 112/2008 e con il decreto legge 185/2008,  sono state introdotte importanti novità nell’accertamento [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=legaletributario.wordpress.com&amp;blog=6673200&amp;post=7&amp;subd=legaletributario&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="sottotitolo p formatesto bottom2">
<p>Con le nuove disposizioni in tema fiscale, ai contribuenti è riconosciuta la facoltà di usufruire di un abbattimento quasi integrale delle sanzioni, a condizione  che accettino, attraverso l&#8217;aquiescenza ed il pagamento, la determinazione e liquidazione dei tributi effettuata dall&#8217;amministrazione finanziaria</p></div>
<div class="testo2 formatesto">
<div class="testojustify">
<div class="div_testo">
<p>Con il decreto legge 112/2008 e con il decreto legge 185/2008,  sono state introdotte importanti novità nell’accertamento di imposte sui redditi (ma anche Irap e addizionali), Iva e di altre imposte indirette: in buona sostanza è stato disposto il taglio  (a un ottavo ) delle sanzioni applicabili, attraverso l&#8217;adesione alla determinazione del tributo operata, in via unilaterale, dall’amministrazione finanziaria.</p>
<p>Col primo d.l., contenente la c.d.“manovra estiva”, è stata prevista l’adesione ai PVC (processi verbali di constatazione), attraverso la facoltà, riconosciuta al contribuente oggetto di controlli, accessi, ispezioni e verifiche, di definire la sua posizione, accettando senza discutere o contestare gli imponibili ed  i tributi ipotizzati nel verbale di constatazione e definendo, quindi, la propria posizione in una fase puramente istruttoria che<strong>  </strong>precede l’accertamento. In tal caso il contribuente usufruisce della riduzione delle sanzioni (ad un 1/8) solo a condizione di accettare integralmente il contenuto del processo verbale, che, si ricorda, resta quell&#8217;atto dell’Agenzia (o della Guardia di Finanza) che è rivolto unicamente alla semplice rilevazione dle violazioni, mentre la loro considerazione in funzione della determinazione del/i tributo/i dovuto/i spetta alla fase dell&#8217;accertamento fiscale. Accettando puramente e semplicemente (per una sua esigenza di risparmio fiscale, contraltare dell&#8217;esigenza di far cassa dell&#8217;Agenzia delle Entrate), il contribuente di fatto rinuncia alla tutela giudiziale ed amministrativa.</p>
<p>Con il successivo  d.l., il c.d.“decreto anti-crisi”, il Governo e il Parlameno hanno esteso la possibilità dell’adesione, sopra descritta, a tutte  le fasi  procedimentali dell’accertamento. L’intervento ha interessato, innanzitutto, l’accertamento con adesione, introducendo la possibilità per il contribuente che riceve un “invito a comparire” di prestare immediata adesione ai contenuti dell’invito, mediante un’apposita comunicazione. Inoltre, nella legge di conversione, è stata prevista la riduzione a un ottavo delle sanzioni applicabili anche nel  caso della non opposizione all’accertamento, cioè se v&#8217;è rinuncia al ricorso.</p>
<p>Queste novità sono finalizzate a ridurre il contenzioso, anticipando, altresì, il momento dell’incasso per il Fisco e consentendo agli uffici fiscali un notevole risparmio in ordine al personale impegnato nei controlli ed alle risorse economiche connesse.<br />
Sicuramente ci sono vantaggi per il contribuente :</p>
<ol>
<li>l&#8217;abbattimento a un ottavo delle sanzioni, che in caso di accertamento con adesione e acquiescenza ordinaria sono ridotte ad un quarto (un terzo in caso di conciliazione giudiziale);</li>
<li>la possibilità di pagamento rateale senza dover prestare alcuna garanzia, altrimenti richiesta nell’accertamento con adesione;</li>
<li>la preclusione per l’ulteriore attività accertativa dell’amministrazione (entro precisi limiti) anche nei casi in cui  non dovrebbe operare (accertamento condotto con gli studi di settore).</li>
</ol>
<p>Il tratto comune dei nuovi istituti è l’adesione del contribuente alla proposta unilaterale dell’amministrazione, indipendentemente da ogni valutazione relativa alla sua correttezza. Infatti, il contribuente non può beneficiare dell’abbattimento delle sanzioni se, potendo aderire alla proposta in una fase antecedente, non lo ha fatto: ad esempio, non può aderire all’invito al contraddittorio, se ha ricevuto un verbale e non vi ha aderito. In particolare , l’adesione  del contribuente ( per meri fini di cassa)realizza una interruzione della fase accertativa, che impedisce all’amministrazione di giungere a una determinazione precisa della imposta dovuta, come accade invece per la generalità dei contribuenti. Tali novità comportano di fatto una forma di c.d. condono &#8221; a regime”, essendo previsto in modo permanente ed ordinario. La riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo (cioè, una sanzione del 12,5 per cento<strong>)</strong>, aggiunta agli interessi,  il rischio, davvero minimo ed irrisorio, dell’evasione, d&#8217;ora in poi avrà effetti davvero disincentivanti in termine di fedeltà fiscale. D&#8217;altro canto, la natura davvero anomala delle novità può anche portare gli addetti ai controlli fiscali ad operare in termini abnormi in ordine alla determinazione degli imponibili fiscali, sulla base degli strumenti di determinazione presuntiva dei redditi e/o dei ricavi da sempre operanti: con una novità non lieta, ad oggi, che la fase della valutazione amministrativa e/o giurisdizionale viene sostanzialmente cancellata in materia fiscale, con quanto di negativo in termini di tutela della legalità dell&#8217;imposizione è agevole riscontrare.</div>
</div>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/legaletributario.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/legaletributario.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/legaletributario.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/legaletributario.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/legaletributario.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/legaletributario.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/legaletributario.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/legaletributario.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/legaletributario.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/legaletributario.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/legaletributario.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/legaletributario.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/legaletributario.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/legaletributario.wordpress.com/7/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=legaletributario.wordpress.com&amp;blog=6673200&amp;post=7&amp;subd=legaletributario&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legaletributario.wordpress.com/2009/03/06/sanzioni-agevolate-o-condono-mascherato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/baf0906d2dd2e2a3f003bf54bdc61a14?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">enrico de lea</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
